Art. 8 · Prove preselettive
Titolo II

Art. 8

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Prove preselettive

In vigore dal 20 gen 2012
1. La procedura di reclutamento, nel caso in cui il numero delle domande pervenute dovesse risultare elevato e per espressa disposizione del bando, può essere preceduta da forme di preselezione mediante quiz a risposta multipla predisposti anche da imprese specializzate attraverso la stipula di uno specifico contratto, individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici. 2. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive non è considerato ai fini del calcolo del punteggio finale al termine della procedura. 3. I quiz da sottoporre ai candidati predisposti dall'azienda specializzata prescelta sono approvati dalla commissione esaminatrice, la quale partecipa alle operazioni connesse allo svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al termine delle stesse. 4. I contratti aventi ad oggetto la predisposizione dei quiz, la somministrazione di questi ultimi, la custodia dei medesimi, la vigilanza durante lo svolgimento delle prove, l'affitto della sede delle prove, sono stipulati dal competente ufficio dell'Agenzia, a seguito di motivata richiesta del responsabile dell'ufficio addetto al reclutamento del personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-8