Titolo II
Art. 5
5 / 22Commissione esaminatrice
In vigore dal 20 gen 2012
1. L'espletamento delle prove e le valutazioni dei candidati partecipanti alla procedura di reclutamento sono affidate esclusivamente ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
2. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e da due componenti scelti tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale. I membri della commissione, anche per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, sono scelti fra i dipendenti dell'Agenzia e tra esperti esterni, secondo quanto disposto all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. La commissione può essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua straniera richieste dal bando di concorso e per l'accertamento di competenze informatiche.
3. Non possono fare parte della commissione esaminatrice il responsabile del procedimento di cui all' e coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o del personale. Salva motivata impossibilità, la commissione può essere costituita nel limite massimo di due terzi da componenti del medesimo sesso.
4. La segreteria della commissione esaminatrice è affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell'Agenzia. Al segretario sono affidate esclusivamente attività certificative e verbalizzanti.
5. Il segretario della commissione esaminatrice provvede alla custodia della documentazione relativa alla procedura di reclutamento e, al termine di ogni seduta della commissione esaminatrice, alla redazione di un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente. Il segretario cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento di cui all' successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalità di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l'accesso ai candidati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-5