Art. 21 · Disposizioni finali
Titolo VI

Art. 21

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Disposizioni finali

In vigore dal 20 gen 2012
1. Fermi restando i vincoli previsti per le nuove assunzioni dall', all'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le diposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-21