Titolo II
Art. 2
2 / 22Avvio del procedimento di reclutamento
In vigore dal 20 gen 2012
1. Il procedimento di reclutamento è avviato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa deliberazione del comitato direttivo relativa alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale ed alle effettive necessità di assunzione di personale, secondo quanto indicato all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo, comunque, conto delle riserve e delle facoltà di assunzione previste dalla legislazione in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-2