Art. 17 · Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti
Titolo VI

Art. 17

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Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti

In vigore dal 20 gen 2012
1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico dell'Agenzia, il personale di cui all', comma 8, lettera b), del citato decreto legislativo, a domanda, può essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 1 è inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all', comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 3. Al personale che accede al ruolo dell'Agenzia secondo la procedura di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia. A tale personale è garantito comunque, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile. 4. Al personale di cui al presente articolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile ed anche tramite specifici accordi, la facoltà di mantenere dette iscrizioni e le relative prestazioni. 5. Il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall' della legge n. 297 del 1982, maturato dai singoli lavoratori presso le società del Gruppo F.S. s.p.a., comprensivo delle rivalutazioni di legge, alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, è trasferito, su richiesta dell'interessato, alla predetta Agenzia e si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. Le quote eventualmente accantonate presso il Fondo di tesoreria di cui all', comma 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permangono presso il predetto Fondo. 6. Per effetto del trasferimento delle somme di cui al comma 5, il Gruppo F.S. s.p.a. è liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni. 7. A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-17