Art. 16 · Tutela legale e copertura assicurativa
Titolo V

Art. 16

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Tutela legale e copertura assicurativa

In vigore dal 20 gen 2012
1. L'Agenzia garantisce la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti, sempre che tali fatti non siano imputabili a dolo o colpa grave. 2. La garanzia di cui al comma 1 è sospesa nel caso di dolo o colpa grave del dipendente accertato con sentenza ancorchè non passata in giudicato. 3. L'Agenzia garantisce con apposita polizza assicurativa i propri dipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto dell'Agenzia siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali e al rischio di responsabilità civile in generale, con esclusione di fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave. 4. L'Agenzia garantisce le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stesso. 5. L'Agenzia stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto. Detta polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-16