Art. 14 · Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno
Titolo IV

Art. 14

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Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

In vigore dal 20 gen 2012
1. Per il reclutamento del personale si provvede nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dagli , del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Le regole delle procedure di selezione di cui al comma 1 sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-14