Art. 13 · Incarichi di funzioni dirigenziali
Titolo III

Art. 13

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Incarichi di funzioni dirigenziali

In vigore dal 20 gen 2012
1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all', comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. 2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo. 3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali degli uffici sono conferiti dal direttore, sentito il dirigente di vertice del settore interessato. 4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica quanto previsto all' del decreto legislativo n. 165 del 2001. 5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed ai soggetti di cui all', comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 6. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed a tempo determinato anche ai soggetti di cui all', comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La durata di detti incarichi è stabilita dal decreto legislativo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224#art-13