Art. 5 · Modalità operative

Art. 5

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Modalità operative

In vigore dal 1 gen 2012
1. Le modalità operative del regime da applicarsi nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell' sono definite, caso per caso, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le altre amministrazioni interessate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 15, foglio n. 309.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-27;209#art-5