Art. 9
9 / 9In vigore dal 15 ott 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.
L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 264
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;161#art-9