Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 15 ott 2011
1. All', comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «trentacinque».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;161#art-7