Art. 2
2 / 9In vigore dal 15 ott 2011
1. Gli articoli 16 e 17 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 16. - 1. La commissione giudicatrice di concorsi a posti di procuratore dello Stato è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di Presidente, da due avvocati dello Stato a classe di stipendio non inferiore alla terza, nonché da un magistrato di Corte d'appello, designato dal presidente della Corte di appello di Roma, e da un avvocato o da un professore ordinario, designati rispettivamente dal presidente del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni, e dal rettore di una università statale tra i professori di ruolo in discipline giuridiche. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle designazioni senza che esse siano pervenute, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale dello Stato.
2. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono espletate da un avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio o da un procuratore dello Stato.
3. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato.
Art. 17. - 1. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l'avvocato generale può disporre con proprio provvedimento che una delle prove abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sarà tenuta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata all'articolo 16. La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l'individuazione della relativa materia.
3. La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;161#art-2