Art. 3 · Autorità competenti

Art. 3

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Autorità competenti

In vigore dal 11 ott 2011
1. Ai fini degli adempimenti di cui all', comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale. 2. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell', comma 1, del presente decreto, sono: a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attività di cui all'allegato VIII al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione; b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità prevista alla medesima lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato che deve essere notificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformità all'allegato II al presente decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al presente decreto. 4. Nei casi in cui, l'autorità competente ai sensi del comma 2 è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista. 5. Ai fini di quanto previsto all', comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006, le autorità competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza. 6. Ai fini degli adempimenti di cui all', comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno. 7. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti. Tale relazione dovrà essere inviata alle suddette Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.
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