Art. 4
4 / 7Individuazione delle amministrazioni estere presso le quali effettuare la formazione
In vigore dal 24 ago 2011
Individuazione delle amministrazioni estere
presso le quali effettuare la formazione
1. La formazione si svolge presso gli uffici amministrativi degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione, degli altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché degli organismi dell'Unione europea, delle organizzazioni e degli enti internazionali cui l'Italia aderisce.
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'ambito dei compiti previsti dall' del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, e sentiti il Ministero degli affari esteri e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con le amministrazioni estere per lo svolgimento della formazione di cui al presente regolamento, prevedendo forme di controllo sull'effettivo svolgimento del predetto periodo di formazione.
3. Le amministrazioni che bandiscono il concorso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bando concordano con la Scuola superiore della pubblica amministrazione l'utilizzo di accordi o convenzioni di cui al comma 2 ovvero, in ragione di esigenze formative specifiche, la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni estere per disciplinare le modalità di svolgimento della formazione.
4. Per la formazione all'estero dei dirigenti le amministrazioni, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, possono altresì avvalersi degli accordi di reciprocità stipulati ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni che hanno bandito il concorso individuano, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto del numero e della tipologia dei posti banditi, le amministrazioni estere presso cui far svolgere ai dirigenti assunti l'attività di formazione e ne danno apposita pubblicità sul proprio sito istituzionale, prima dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso.
6. L'amministrazione estera di destinazione è scelta dal vincitore al momento dell'assunzione tra quelle preventivamente individuate ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-06-21;134#art-4