Art. 2 · Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Art. 2

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Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

In vigore dal 23 ago 2011
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 uffici dirigenziali non generali»; c) al comma 4, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delle università, definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario;»; d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 6 uffici dirigenziali non generali».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-06-03;132#art-2