Art. 2
2 / 2In vigore dal 19 ago 2011
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa del Comitato di cui al presente decreto è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2010 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 68, comma 3, ed il 31 dicembre 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 114
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-06-03;127#art-2