Art. 7 · Trattamento economico dei consiglieri

Art. 7

7 / 10

Trattamento economico dei consiglieri

In vigore dal 26 lug 2011
1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all', comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto è determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-23;105#art-7