Art. 1
1 / 10Campo di applicazione
In vigore dal 26 lug 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell' della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia sono individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 22 luglio 2008, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e 28 marzo 2007, adottati in attuazione degli del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha stanziato le risorse per i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico per il biennio 2008 - 2009 (, comma 144), nonché, a decorrere dal 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008 - 2009 (, comma 149);
Tenuto conto che all'esito delle trattative riguardanti la procedura negoziale prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per il biennio economico 2008-2009, veniva definita una bozza di ipotesi di accordo contenente un'intesa tecnica per la distribuzione delle risorse corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento, nonché le ulteriori risorse stanziate dal citato , comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l', comma 4, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, intervenuto nelle more della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che ha stabilito che "i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008 - 2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento" e che, conseguentemente, ha determinato la necessità di predisporre una nuova ipotesi di accordo;
Atteso che in data 20 aprile 2011 è stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi), S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi), F.P.I. - CISL l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2008-2009, con la quale sono state distribuite le risorse corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Storico versioni
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