Art. 1
1 / 1In vigore dal 19 mar 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
1. Agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
All'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, le parole: «di durata massima quinquennale», sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a sei anni».
2. In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fazio, Ministro della salute
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 19
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-01-19;14#art-1