Art. 9 · Agenzie di informazione radiofoniche e televisive
Capo II

Art. 9

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Agenzie di informazione radiofoniche e televisive

In vigore dal 7 gen 2011
1. Le agenzie di informazione radiofonica di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le agenzie di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari l'anno. 2. Le agenzie regionali previste dall' della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall' della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre 1000 notiziari l'anno. 3. Fermo restando quanto disposto dall' del presente regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all', comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all' della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena di inammissibilità all'accesso ai contributi medesimi, per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva all'accesso ai contributi medesimi per l'impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell'agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza di tale superamento. 4. Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.
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