Capo II
Art. 8
8 / 22Disposizioni di semplificazione
In vigore dal 7 gen 2011
1. Fermo restando quanto disposto dall' del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell' della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda per la concessione.
3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi, come specificata dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le imprese possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:
a) la sede legale e la sede operativa dell'impresa;
b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura degli stessi;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
e) il palinsesto settimanale tipo, con l'ora dell'inizio e l'ora della fine di ciascun programma, nonché la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria. Nell'ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonché la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni;
f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti previdenziali con l'indicazione delle sedi di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l'attestazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;
h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione, nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione.
4. Fermo restando quanto disposto dall' del presente regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresì copia conforme, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese comunicano inoltre le modalità di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.
5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all', comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all', comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
6. La comunicazioni di preavviso previste dall', comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, nonché dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilità della medesima. Il preavviso di domanda è, altresì, presentato obbligatoriamente, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro. Nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo per una o più annualità, la comunicazione di preavviso dovrà essere presentata nuovamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
7. Le commissioni consultive previste dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione e l'editoria e sono così composte:
a) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Coordinatore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del medesimo Dipartimento;
c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del medesimo Dipartimento;
d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale delle comunicazioni;
f) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza, rispettivamente, con l'informazione radiofonica e con l'informazione televisiva nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente, delle imprese private di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e delle imprese private televisive locali, per un totale di non più di sei membri per ogni commissione;
h) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-8