Capo I
Art. 5
5 / 22Situazioni di collegamento e controllo
In vigore dal 7 gen 2011
1. Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, sono quelle previste dall', commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché dall', comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le situazioni di collegamento e di controllo sono definite dall'articolo 2359 del codice civile, nonché dall', ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributi le situazioni di collegamento o controllo ostative all'erogazioni dei contributi sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi, nella quale è dichiarata l'insussistenza di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o controllo con altra società i legali rappresentanti delle società controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno presentato domande di contributi.
3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all', commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell', comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-5