Capo III
Art. 19
19 / 22Disposizioni transitorie
In vigore dal 7 gen 2011
1. Le agevolazioni di credito già concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all'esaurimento delle relative procedure.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato di cui all' sono altresì attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-19