Capo III
Art. 16
16 / 22Comitato per le agevolazioni di credito
In vigore dal 7 gen 2011
1. Il Comitato di cui al comma 4 dell' della legge 7 marzo 2001, n. 62, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed è così composto:
a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente;
b) dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio;
d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
f) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in materia di editoria elettronica, nonché un esperto nel campo dell'ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato delibera l'ammissione al contributo di cui all'. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.
4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-16