Capo III
Art. 13
13 / 22Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali
In vigore dal 7 gen 2011
1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui all' della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni di credito di cui all' della medesima legge n. 62 del 2001. Alla concessione delle predette agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;
b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;
c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono, altresì, ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo, nonché la documentazione da produrre a corredo della domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 dell' della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonché le somme erogate per le medesime finalità ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.
3. I requisiti dell'iniziativa di cui al comma 2 attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. Nell'ambito dei requisiti dell'iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusività è accertato mediante l'acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-13