Art. 11 · Attività di controllo
Capo II

Art. 11

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Attività di controllo

In vigore dal 7 gen 2011
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell' della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di finanza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-25;223#art-11