Art. 7 · Indennità operativa per il soccorso esterno

Art. 7

7 / 10

Indennità operativa per il soccorso esterno

In vigore dal 16 feb 2011
1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 11.000.000, confluisce nel Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per essere utilizzata ai fini della corresponsione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. 2. Le risorse di cui all' comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota del 58,38 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le finalità indicate dal medesimo comma. 3. L'indennità di cui al comma 1, pari a 4 euro per turno, viene attribuita al personale del settore operativo inserito nei turni continuati e nelle turnazioni particolari di cui all'articolo 45 del CCNL del 5 aprile 1996, ivi compreso il personale specialista, qualificato e delle colonne mobili regionali compreso nell'attività di soccorso. 4. L'indennità di cui al comma 1 è attribuita altresì al personale operativo che effettua orario giornaliero e turnazioni 12/36, nel caso in cui, per eccezionali esigenze di servizio derivanti anche da situazioni di emergenza, anche locali, venga inserito nel dispositivo di soccorso ed impiegato nell'attività operativa. 5. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a fronte di ogni turno di servizio di 12 ore prestato e per il massimo di 133 turni annui. 6. L'indennità di cui al comma 1 non è attribuibile al personale operativo parzialmente inidoneo. 7. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate per le attività di soccorso tecnico urgente di cui ai precedenti commi, con le modalità previste dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 8. A decorrere dal 2010, ai sensi del comma 2, l'indennità è incrementata da un minimo di 2,5 euro ad un massimo di 4 euro. La misura minima dell'incremento verrà corrisposta, al solo titolo di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. 9. La contrattazione integrativa individuerà ulteriori destinazioni non comprese nel presente articolo entro i limiti delle risorse finanziarie previste nei precedenti commi. 10. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-19;251#art-7