Titolo II
Art. 6
6 / 13Indennità operativa per il soccorso esterno
In vigore dal 16 feb 2011
1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 228.000, confluisce nel Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per la corresponsione di specifiche indennità operative ai fini della valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico.
2. Le risorse di cui all', comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,21 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le finalità indicate dal medesimo comma.
3. Le indennità di cui al comma 1 vengono attribuite, con le modalità previste dall'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, per le attività legate ai servizi da svolgere all'esterno della sede di servizio e allo svolgimento di compiti indispensabili all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle attività legate al soccorso pubblico, ed al personale direttivo inserito in turno.
4. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate con le modalità e per le attività di cui al comma precedente.
5. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-19;250#art-6