Art. 10 · Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato
Titolo III

Art. 10

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Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato

In vigore dal 16 feb 2011
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle risorse di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 ed è ulteriormente aumentato dalle seguenti risorse annue: a) anno 2008: 17.900 euro; b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro. 2. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste, rispettivamente, dagli del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, anche in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2008. 3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte fissa resta fissata nella misura prevista dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate le risorse di cui al comma 1. 4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. 5. Le risorse di cui all', comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,41 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le medesime finalità indicate dal comma 4. 6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-19;250#art-10