Art. 4
4 / 5Entrate
In vigore dal 24 feb 2011
1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica.
2. Lo Statuto non può prevedere la possibilità di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici.
3. La titolarità degli organi della Fondazione è onorifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;263#art-4