Art. 2 · Modifiche statutarie

Art. 2

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Modifiche statutarie

In vigore dal 24 feb 2011
1. Gli amministratori della Fondazione adottano le necessarie modifiche statutarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche è acquisito il preventivo parere del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Lo Statuto della Fondazione prevede la partecipazione all'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero dell'interno. 3. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Statuto disciplina le modalità procedimentali di nomina del Presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;263#art-2