Art. 3 · Patrimonio dell'Ente

Art. 3

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Patrimonio dell'Ente

In vigore dal 23 feb 2011
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'inventario dei beni è redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dall'avvenuta trasformazione. 3. Il Ministero della difesa verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità. 4. Nell' inventario di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. 5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello statuto della Fondazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;261#art-3