Art. 96 · Requisiti del proponente e attività di asseverazione (art. 99, d.P.R. n. 554/1999)
Capo IV

Art. 96

153 / 359

Requisiti del proponente e attività di asseverazione (art. 99, d.P.R. n. 554/1999)

In vigore dal 19 apr 2016
Requisiti del proponente e attività di asseverazione (, d.P.R. n. 554/1999) 1. Possono presentare le proposte di cui all', commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli , comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta. 2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1. 3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara di cui all' del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'. 4. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell' del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione. 5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell'asseverazione: a) prezzo che il concorrente intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice; b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti; c) canone che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione; d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione; e) durata prevista della concessione; f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità dell'operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario; g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207#art-96