Art. 22 · Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 23, d.P.R. n. 554/1999)
Sez. II

Art. 22

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Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 23, d.P.R. n. 554/1999)

In vigore dal 19 apr 2016
Calcolo sommario della spesa e quadro economico (, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima. 2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all', comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all', comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari. 3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall', commi 6 e 8, del codice; b) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l'equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall', comma 4, del codice; c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformità di quanto disposto dall', comma 5, del codice; d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza. 4. Nel caso di appalti di cui all', comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all', comma 2.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207#art-22