Art. 7 · Ambito di applicazione e durata
Titolo II

Art. 7

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Ambito di applicazione e durata

In vigore dal 25 nov 2010
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-01;184#art-7