Art. 2
2 / 4Iscrizione all'elenco
In vigore dal 21 ott 2010
1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed alla determinazione delle affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare, a cura del Ministero, la denominazione e la sede del collegio e dell'istituzione, le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano e l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza di lingua italiana.
3. Il Ministero acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini dell'individuazione dei piani di studio, in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla cui base stabilire le affinità di cui al comma 2 dei percorsi di baccellierato internazionale. Detti piani di studio sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Nell'elenco di cui al comma 1 permangono i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia, che hanno già ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dall' della legge 30 ottobre 1986, n. 738, previa verifica della coerenza dei piani di studio con quelli individuati ai sensi del comma 3.
5. Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale, è necessario che lo studente sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in conformità con l'ordinamento scolastico di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-02;164#art-2