Art. 8 · Modelli organizzativi e piani di censimento delle Regioni
Titolo II

Art. 8

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Modelli organizzativi e piani di censimento delle Regioni

In vigore dal 28 set 2010
Modelli organizzativi e piani di censimento delle Regioni 1. La rilevazione censuaria si svolge a scelta della Regione secondo i due modelli organizzativi di cui agli e specificati nel Piano generale di censimento: uno ad alta partecipazione e uno a partecipazione integrativa. 2. La scelta del modello organizzativo è effettuata dalla Regione mediante la predisposizione di un Piano di censimento, in conformità al comma 3 per il modello ad alta partecipazione e al comma 4 per il modello a partecipazione integrativa. Il piano, redatto di norma dall'Ufficio di statistica, è approvato dalla Regione con apposito atto da emanarsi entro e non oltre il 15 marzo 2010, previa validazione dell'ISTAT in ordine al rispetto dei criteri e delle regole previste dal Piano generale di censimento. Con lo stesso atto di approvazione del piano, la Regione costituisce l'Ufficio regionale di censimento, di norma presso l'Ufficio di statistica, nonché la Commissione tecnica regionale e nomina il responsabile del primo e il presidente della seconda. 3. La Regione che sceglie il modello ad alta partecipazione adotta il Piano regionale di censimento. Nel rispetto di quanto previsto dal Piano generale di censimento, il Piano regionale di censimento contiene le indicazioni relative al disegno territoriale della rete di rilevazione in ambito regionale e, in particolare, stabilisce: 1) i criteri e i tempi di costituzione e organizzazione degli uffici di censimento ai vari livelli territoriali e delle Commissioni tecniche territoriali, ove previste; 2) i criteri e i tempi di nomina dei loro responsabili; 3) i compiti e le funzioni ad essi affidati. 4. La Regione che sceglie il modello a partecipazione integrativa adotta il Piano integrato di censimento. Nel rispetto delle previsioni del Piano generale di censimento, il Piano integrato di censimento indica gli enti a cui attribuire le funzioni di Ufficio territoriale di censimento, definisce il numero dei coordinatori intercomunali di censimento e dei loro eventuali responsabili, stabilisce i criteri e i tempi di costituzione delle Commissioni tecniche territoriali.
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