Art. 33 · Contributo agli Uffici territoriali di censimento
Titolo VI

Art. 33

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Contributo agli Uffici territoriali di censimento

In vigore dal 28 set 2010
1. Agli Uffici territoriali di censimento è corrisposto un contributo forfettario, onnicomprensivo, per un importo massimo complessivo di 1.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di Comuni appartenenti al territorio di competenza dell'ufficio. Qualora nel modello organizzativo ad alta partecipazione il Piano regionale di censimento non preveda la costituzione degli Uffici territoriali di censimento, il contributo viene corrisposto alla Regione o Provincia autonoma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-33