Art. 31 · Pubblicità
Titolo V

Art. 31

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Pubblicità

In vigore dal 28 set 2010
1. L'informazione al pubblico relativa agli obblighi e alle modalità per la raccolta dei dati è effettuata da ciascun Comune mediante affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT. 2. Il manifesto ufficiale, di cui comma 1, e gli altri eventuali mezzi di informazione e pubblicità forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli , comma 1, lettere g) ed i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 3. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati. 4. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-31