Titolo I
Art. 3
3 / 35Unità di rilevazione
In vigore dal 28 set 2010
1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola e zootecnica. È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.
2. L'azienda agricola e zootecnica è definita come unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati o compartecipanti, sia in forma associata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-3