Art. 3 · Unità di rilevazione
Titolo I

Art. 3

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Unità di rilevazione

In vigore dal 28 set 2010
1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola e zootecnica. È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario. 2. L'azienda agricola e zootecnica è definita come unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati o compartecipanti, sia in forma associata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-3