Art. 29 · Comunicazione dei dati
Titolo V

Art. 29

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Comunicazione dei dati

In vigore dal 28 set 2010
1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei dati censuari da parte delle pubbliche amministrazioni territoriali, l'ISTAT comunica, a titolo gratuito, agli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome, delle Province e dei Comuni facenti parte del Sistema statistico nazionale, i dati personali, comprensivi degli elementi identificativi diretti, relativi alle unità censite che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza. Dati ulteriori possono essere comunicati in conformità all' del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalità stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9, del Comitato di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. La comunicazione dei dati ai soggetti del Sistema statistico nazionale diversi da quelli indicati al comma 1 è effettuata dall'ISTAT ai sensi dell' del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalità stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9, del Comitato di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. In relazione alle amministrazioni non facenti parte del Sistema statistico nazionale che abbiano costituito l'Ufficio di censimento ai sensi del presente regolamento, l'ISTAT comunica al predetto ufficio, a titolo gratuito e previa motivata richiesta connessa al proprio fabbisogno istituzionale informativo, i dati personali, privi di elementi identificativi diretti, relativi alle unità censite che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza. È fatto obbligo agli Uffici di censimento delle medesime amministrazioni di procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alle direttive e atti di indirizzo del Comitato di cui all' del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 4. Gli uffici delle amministrazioni di cui al presente articolo e le amministrazioni di cui al comma 3 sono tenuti, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, a utilizzare i dati acquisiti in base al presente articolo per esclusive finalità statistiche, a non comunicarli a terzi, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, e ad adottare le misure di sicurezza di cui agli e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-29