Art. 11 · Organi di censimento nel modello ad alta partecipazione
Titolo II

Art. 11

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Organi di censimento nel modello ad alta partecipazione

In vigore dal 28 set 2010
Organi di censimento nel modello ad alta partecipazione 1. Nel modello ad alta partecipazione sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento e, ove previsti dal Piano regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento anche in forma associata. 2. L'Ufficio regionale di censimento organizza la rilevazione sul territorio, coordina e controlla le attività censuarie demandate agli Uffici di censimento di cui al comma 1. 3. Gli Uffici territoriali di censimento possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunità montane o enti strumentali della Regione secondo criteri di uniformità sul territorio regionale, salvo eccezioni approvate da ISTAT. 4. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento.
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