Art. 10 · Censimento nelle province autonome di Trento e di Bolzano
Titolo II

Art. 10

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Censimento nelle province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 28 set 2010
Censimento nelle province autonome di Trento e di Bolzano 1. Gli Uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento in conformità al presente regolamento, al Piano generale di censimento e a specifiche intese con l'ISTAT, secondo quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-10