Capo V
Art. 22
22 / 24Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni
In vigore dal 17 nov 2010
1. L'organizzatore di gare e di manifestazioni sportive alle quali partecipano apparecchi VDS stipula, preliminarmente, un contratto assicurativo per la responsabilità civile propria, dei direttori e degli ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.
2. Sono fatte salve le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133#art-22