Art. 2 · Definizioni
Capo I

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 17 nov 2010
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) volo da diporto o sportivo: l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro; b) apparecchio VDS: un mezzo con motore impiegato per il volo da diporto o sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106; c) apparecchio avanzato: un apparecchio VDS avente i requisiti tecnici di cui all'; d) apparecchio per il volo libero: un deltaplano, ovvero un parapendio ovvero ogni altro mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106; e) pilota responsabile: il soggetto che assume il comando ed al quale è affidata la sicurezza della condotta del volo; f) fornitore di servizi di traffico aereo competente: il fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo preso in considerazione; g) regole dell'aria: le disposizioni di cui al regolamento tecnico adottato dall'ENAC, ai sensi dell' del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ed in accordo alle previsioni del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, di recepimento delle parti applicabili dell'Annesso 2 ICAO e della normativa comunitaria e internazionale direttamente applicabile; h) regole del volo a vista diurno: le regole dell'aria, di cui alla lettera g) applicabili ai voli a vista effettuati da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto (orari basati sulle effemeridi).
Storico versioni

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