Capo I
Art. 2
2 / 24Definizioni
In vigore dal 17 nov 2010
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) volo da diporto o sportivo: l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro;
b) apparecchio VDS: un mezzo con motore impiegato per il volo da diporto o sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106;
c) apparecchio avanzato: un apparecchio VDS avente i requisiti tecnici di cui all';
d) apparecchio per il volo libero: un deltaplano, ovvero un parapendio ovvero ogni altro mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106;
e) pilota responsabile: il soggetto che assume il comando ed al quale è affidata la sicurezza della condotta del volo;
f) fornitore di servizi di traffico aereo competente: il fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo preso in considerazione;
g) regole dell'aria: le disposizioni di cui al regolamento tecnico adottato dall'ENAC, ai sensi dell' del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ed in accordo alle previsioni del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, di recepimento delle parti applicabili dell'Annesso 2 ICAO e della normativa comunitaria e internazionale direttamente applicabile;
h) regole del volo a vista diurno: le regole dell'aria, di cui alla lettera g) applicabili ai voli a vista effettuati da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto (orari basati sulle effemeridi).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133#art-2