Capo III
Art. 11
11 / 24Attestato di idoneità, abilitazioni e qualifiche
In vigore dal 17 nov 2010
1. L'attestato di idoneità al pilotaggio VDS è rilasciato dall'Aero Club d'Italia e consente di svolgere l'attività di volo con gli apparecchi VDS con le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
2. Per il rilascio dell'abilitazione all'uso degli apparecchi VDS biposto con passeggero a bordo è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di istruttore VDS conseguito in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento;
b) autocertificazione relativa allo svolgimento di almeno trenta ore come responsabile ai comandi e superamento dell'esame di cui all', comma 3;
c) brevetto o licenza le cui abilitazioni di pilota di velivolo o di elicottero siano in corso di validità ovvero scadute da non oltre un anno;
3. Per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1, è richiesta la partecipazione ai corsi indetti dall'Aero Club d'Italia, con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Enac, con superamento di prove d'esame finali.
4. Ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS e dell'abilitazione di cui al comma 2, sono esentati dagli obblighi di cui al comma 3, coloro che sono in possesso di licenze aeronautiche con abilitazioni al pilotaggio di velivoli o elicotteri, in corso di validità, ovvero scadute da non oltre un anno.
5. Possono conseguire l'attestato di cui al comma 1, i cittadini comunitari nonché i cittadini dei Paesi terzi, che siano in regola con la normativa nazionale in materia di soggiorno e in presenza di accordi di reciprocità stipulati tra l'Aero Club d'Italia e l'ente omologo dello Stato di provenienza.
6. I cittadini comunitari praticano l'attività VDS sul territorio italiano previo possesso di un attestato abilitante a tale attività rilasciato dall'ente omologo dello Stato di appartenenza.
7. I cittadini dei Paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall', praticano l'attività di volo VDS sul territorio nazionale previo possesso di un attestato in corso di validità, rilasciato dall'ente omologo dello Stato di appartenenza, purchè riconosciuto dall'Aero Club d'Italia. Ai cittadini dei Paesi terzi è comunque consentito partecipare alle gare ed alle manifestazioni organizzate dalla Federazione aeronautica internazionale (FAI) nonché alle relative attività preparatorie ove in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata per il tramite dell'Aero Club nazionale di appartenenza nonché di un attestato abilitante all'attività VDS rilasciato dallo Stato di appartenenza, ancorchè non riconosciuto dall'Aero Club d'Italia.
8. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 1, il richiedente presenta il certificato di idoneità psico-fisica, di cui all', nonché il nulla osta di cui all'. La certificazione medica, sia nel caso di primo rilascio che dei successivi rinnovi, ha validità per un massimo di due anni, ridotti ad un anno al compimento del quarantesimo anno di età per i piloti che svolgono l'attività di istruttore VDS. Resta salva la facoltà del medico di prescrivere una durata inferiore della certificazione medica nei casi previsti all'allegato I. Entro la data di scadenza, l'interessato trasmette all'Aero Club d'Italia una nuova certificazione d'idoneità psico-fisica. L'Aero Club d'Italia, previa verifica della conformità della certificazione ai requisiti di cui all', trascrive l'avvenuta registrazione sull'attestato.
9. L'Aero Club d'Italia rilascia l'attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) attestato di idoneità al pilotaggio VDS con apparecchi provvisti di motore;
b) abilitazione al trasporto del passeggero conseguita da almeno un anno;
c) certificato di idoneità psico-fisica in corso di validità;
d) frequenza e superamento di un corso di radiotelefonia approvato dall'Aero Club d'Italia, con rilascio di certificato di radiotelefonia aeronautica da parte di un ente abilitato. Il programma del corso di radiotelefonia è predisposto dall'Aero Club d'Italia in conformità alla normativa vigente per il conseguimento della licenza di pilota privato;
e) superamento di apposito esame presso una scuola abilitata dall'Aero Club d'Italia al rilascio della attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato.
10. È esentato dalle prescrizioni del comma 9, il titolare dell'attestato di idoneità di cui ai commi 1 e 2, che ha già conseguito licenze aeronautiche o brevetto di pilota militare, le cui abilitazioni al pilotaggio di velivoli o di alianti o di elicotteri siano in corso di validità ovvero scadute da non oltre 1 anno. Sono esentati dalle disposizioni di cui al comma 9, lettera d), i titolari di licenze aeronautiche o di brevetto di pilota militare, abilitanti al pilotaggio di velivoli, alianti o elicotteri ancorchè scadute ed i possessori di certificato di radiotelefonia aeronautica già conseguito alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Sono abilitate allo svolgimento di corsi di radiotelefonia le scuole i cui istruttori sono qualificati secondo la normativa vigente per il conseguimento della licenza di pilota privato.
12. Sono abilitate al rilascio della attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato, le scuole i cui istruttori hanno la qualifica di istruttore VDS avanzato.
13. La qualifica di pilota VDS avanzato ha validità biennale.
Entro la data di scadenza della certificazione, su istanza dell'interessato, la scuola abilitata rilascia un nuovo nulla osta dandone comunicazione all'Aero Club d'Italia per le previste registrazioni. Con apposito regolamento dell'Aero Club d'Italia, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono predisposte le modalità di rilascio del nulla osta.
14. L'abilitazione al volo in formazione è rilasciata dall'Aero Club d'Italia al pilota in possesso della qualifica di cui al comma 9, previo superamento di apposito esame. È esentato dalla prevista prova d'esame il titolare di brevetto militare. L'abilitazione al traino è rilasciata dall'Aero Club d'Italia al possessore dell'attestato di cui al comma 1, che abbia conseguito l'abilitazione al trasporto del passeggero di cui al comma 2, da almeno tre anni e superato apposito esame. Il titolare di licenza aeronautica con abilitazione al traino in corso di validità è esonerato dalla prevista prova d'esame. Sono abilitate allo svolgimento dei corsi per il rilascio delle abilitazioni al traino e al volo in formazione, le scuole i cui istruttori sono in possesso delle relative abilitazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133#art-11