Art. 9
9 / 14Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale
In vigore dal 9 lug 2010
Conferimento di funzioni
presso l'Amministrazione centrale
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni»;
b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati» sono sostituite dalle seguenti: «capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; al primo periodo, le parole: «, di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonché» sono soppresse. È altresì soppresso il secondo periodo;
c) al settimo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.»;
d) al nono comma, dopo il primo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-9