Art. 2 · Segretario Generale

Art. 2

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Segretario Generale

In vigore dal 15 nov 2025
1. Nell'ambito delle funzioni previste dall', comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività. 2. Il Segretario generale è assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie e cui sono, in particolare, demandate le funzioni di coordinamento delle attività degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell'economia nazionale e del sistema Italia. Essi si avvalgono delle unità e degli uffici della Segreteria generale. 2-bis. Quando l'esercizio delle funzioni di cui all', comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguarda profili di cui all', comma 2, del presente decreto, il Segretario generale è altresì assistito dal Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, cui è conferito il titolo di vice Segretario generale. 3. La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero, a promuovere le attività di comunicazione istituzionale degli uffici in Italia e all'estero, nonché a semplificare i procedimenti di competenza del Ministero e il rapporto dei cittadini e delle imprese con l'amministrazione, anche mediante i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie. 3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorità nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonché segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. 4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-2