Capo II›Sez. I
Art. 998
185 / 1156Compiti della capo-sala
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unità sanitaria.
2. La capo-sala di ciascun reparto:
a) riceve gli ordini dal capo-reparto o dal primario e ne cura l'esecuzione;
b) tiene il registro di consegna;
c) risponde della custodia dei medicamenti e della loro somministrazione;
d) dedica speciale sorveglianza agli ammalati più gravi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-998