Art. 998 · Compiti della capo-sala
Capo IISez. I

Art. 998

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Compiti della capo-sala

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unità sanitaria. 2. La capo-sala di ciascun reparto: a) riceve gli ordini dal capo-reparto o dal primario e ne cura l'esecuzione; b) tiene il registro di consegna; c) risponde della custodia dei medicamenti e della loro somministrazione; d) dedica speciale sorveglianza agli ammalati più gravi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-998