Art. 995 · Vice-ispettrice e capo-gruppo
Capo IISez. I

Art. 995

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Vice-ispettrice e capo-gruppo

In vigore dal 9 ott 2010
1. A ognuno dei comitati centri di mobilitazione può essere addetta una vice-ispettrice. 2. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali è addetta una ispettrice a norma dell' possono essere addette una o più vice-ispettrici secondo le esigenze del servizio. 3. Le vice-ispettrici coadiuvano le ispettrici esercitando le mansioni che da queste sono loro affidate. Sostituiscono le ispettrici impedite di prestare servizio, con l'autorizzazione delle ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessità. 4. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali non sono addette ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale hanno la propria residenza almeno dieci infermiere volontarie, è addetta una capo-gruppo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-995